La CNCE, con una nota del 6/02/2017, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’Anzianità Professionale Edile per l'anno 2017 che verrà erogata esclusivamente per i lavoratori e per le ore registrate presso la Banca dati nazionale per la gestione dell'APE - BDA.

Si ricorda che l’operaio matura l’APE quando in ciascun biennio può far valere almeno 2.100 ore computando: le ore di lavoro ordinario prestate, le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL, le ore di assenza per congedo matrimoniale, le ore per ogni mese intero di servizio militare di leva e le ore per congedo parentale.

La prestazione è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni in cui l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e viene calcolata moltiplicando gli importi della tabella contrattuale, per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di riferimento.

Per facilitare l'applicazione dei principi esposti e per evitare difficoltà organizzative nella gestione di un'importante prestazione per i lavoratori del settore, la CNCE evidenzia che sarà adottata la seguente procedura:

- l'invio dei dati alla BDA (ed eventuale aggiornamento degli stessi) sarà consentito esclusivamente fino al 24 febbraio p.v.;

- le richieste di finanziamento al fondo nazionale dovranno pervenire alla CNCE dal 1° al 10 marzo;

- la CNCE provvederà ad effettuare i versamenti alle Casse Edili entro la fine dello stesso mese di marzo;

Dal 3 aprile 2017 sarà possibile, per le Casse Edili, inviare ulteriori dati alla BDA e, subito dopo tale invio, richiedere il relativo finanziamento alla CNCE.

Tale procedura, non prevedendo la definizione di "finestre" temporali né per l'invio dei dati né per le richieste di finanziamento, sarà utilizzabile in relazione alle esigenze organizzative di ciascuna Cassa Edile/Edilcassa.

Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute a versare al fondo nazionale gli importi APE 2016, non riscossi dai lavoratori, in misura lorda, cioè comprensiva della ritenuta d'acconto operata.

Nel caso in cui la ritenuta sia stata versata all'Agenzia delle Entrate, la Cassa Edile provvederà al recupero della stessa attraverso conguaglio con altri versamenti alla medesima Agenzia.

Qualora il lavoratore sia successivamente rintracciato, la Cassa Edile/Edilcassa corrisponderà allo stesso l'importo dovuto (applicando di nuovo la ritenuta fiscale) e chiederà l'immediato rimborso al fondo nazionale.