Istruzioni operative per la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19 per l’anno 2021
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 28 del 17/02/2021, fornisce una sintesi delle più rilevanti disposizioni contenute nella legge n. 178/2020 relative ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19 oltre alle istruzioni sulla corretta gestione delle domande volte ad ottenerli.
Ammortizzatori in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva (art.1, c. 278) – La norma proroga per gli anni 2021 e 2022 la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi. Rimangono fermi le condizioni ed i presupposti di cui all’art. 44 del D.L. 109/2018 (L. 130/2018) e ss. mm., tra cui la stipula di un accordo in sede Ministeriale. L’erogazione avviene esclusivamente con il pagamento diretto.
Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (art.1, c. 280) – la norma prevede, anche per l’anno 2021, il rifinanziamento delle misure di sostegno del reddito (indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria) per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall’articolo 44, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Sostegno al reddito per i dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (art.1, c. 284) - viene prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto – nel periodo 2018/2020 - dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72. L’erogazione avviene esclusivamente con il pagamento diretto.
CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica (art.1, c. 285) – si prevede la proroga, nel biennio 2021-2022- della possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015. L’INPS ricorda che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e CIGD (art.1, c. 174) - In aggiunta alle prestazioni integrative già previste dal regolamento del Fondo, la norma introduce una nuova prestazione destinata ad integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane. Le domande sono subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della CIGD e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo. Le istruzioni per la presentazione della domanda saranno rese disponibili con n successivo messaggio dell’INPS.
Trattamento di integrazione salariale Covid-19 (art. 1, cc. 299-305) - prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. L’INPS ricorda che è possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19. L’INPS precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.
Inoltre, relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, la circolare precisa che per le domande inerenti alle 12 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 1° gennaio, da collocare all’interno dell’arco temporale, tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID - 19 L. 178/20”.
L’INPS ribadisce che ai trattamenti di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale e precisa che i periodi non rilevano ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto.
Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria l’INPS ricorda che l’obbligo contributivo permane, secondo le ordinarie scadenze, anche durante i periodi di integrazione salariale.
CIG in deroga - la legge n. 178/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in deroga. Ne consegue che la domanda di CIGD, da inviare esclusivamente all’Istituto, dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. L’INPS ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
La circolare evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l’accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’INPS ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS”. Le domande di deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. La scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID - 19 L. 178/20”.
Per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi (ad esempio, CIGS) tranne nei casi in cui la richiesta di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (lavoratori a domicilio, apprendisti, giornalisti).
Con riferimento al pagamento diretto, l’INPS precisa che l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.
Conseguentemente, la citata disciplina trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla legge n. 178/2020.
La circolare ribadisce che per la cassa integrazione in deroga INPS è previsto esclusivamente il pagamento diretto, mentre, in forza di quanto stabilito dall’articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti in deroga autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.
Riguardo all’assegno ordinario, l’INPS evidenzia che he sono finanziate interamente con onere a carico dello Stato le prestazioni dei Fondi che hanno esaurito le risorse disponibili autorizzate successivamente all’esaurimento stesso.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO e assegno ordinario anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, l’INPS precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale. In particolare per i trattamenti che rientrano nel regime ordinario di cui al D.lgs. 148/2015 si utilizzeranno i codici conguaglio già in uso: L038 per la CIGO e L001 per l’assegno ordinario.
Invece per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i cui oneri sono coperti dai finanziamenti di cui alla Legge 178/2020, i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici di nuova istituzione L078 per la CIGO, L079 per la CIGO per le aziende che si trovavano in CIGS, G811 per la CIGD aziende plurilocalizzate. La nuova causale L021 dovrà essere utilizzata per la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi della legge n. 178/2020, dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS, nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige.
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