Istruzioni operative per la compensazione dei crediti tributari
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9 giugno 2017 n. 68E, in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti tributari, così come previsto dall’art. 3 del Dl 50/2017, ha ricordato che i soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia, se intendono compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA, ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Infatti dal 24.4.2017 (verifiche solo a partire dal 1°. 6.2017), giorno di entrata in vigore del citato decreto legge, i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’A.E. se portano crediti in compensazione contraddistinti dai codici tributi individuati nell’allegato 2 della stessa risoluzione 68/2017.
L’obbligo non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici tributo siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno”);
È altresì configurabile come compensazione “orizzontale” o “esterna” (comportando, di conseguenza, l’obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate), l’operazione con la quale, utilizzando in compensazione un credito IRES di euro 10.000 (codice “2003”), sono pagati un debito IRES di euro 5.000 (codice “2002”) e un debito di euro 5.000 riferito a un tributo diverso dall’IRES (es. IVA, contributi INPS);
L’obbligo non ricomprende i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 66/2014 e dell’articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014 (c.d. “bonus Renzi”). Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006.