L'INPS, con la circolare 21/06/2002 n.116 ha fornito alcune precisazioni a seguito dell'emanazione del DM 18/04/2002 con il quale il Ministero del lavoro ha dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 52, c.46, della legge 448/2001, in merito alla proroga dei trattamenti CIGS e mobilità a favore delle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e di turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 addetti e le imprese di vigilanza (solo quelle con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente). In particolare l'Istituto previdenziale ha ricordato le suddette aziende sono obbligate al versamento dei contributi in misura pari allo 0,90% (ex art. 9 L.407/90) e allo 0,30% (art. 16, c.2, L. 223/91) a decorrere dal periodo di paga del mese di gennaio 2002. Regolarizzazione - le aziende che non avessero assolto al predetto obbligo contributivo dal periodo di paga gennaio 2002 possono regolarizzare la loro posizione entro il 16 settembre 2002 senza l'aggravio di sanzioni o interessi. Con la medesima circolare, l'INPS ha inoltre fornito alcune precisazioni in merito al DL 108/2002 con il quale è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2002 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti. L'INPS ricorda che l'iscrizione alle liste di mobilità non da titolo al relativo trattamento. Nel caso in cui i datori di lavoro assumano i dipendenti iscritti nelle predette liste, al fine di poter usufruire della riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti (ex L. 223/91) dovranno osservare le modalità in precedenza impartite con la circolare 19/2000.