L’INPS, con il messaggio n.304 del 25/01/2021, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dell’attività per i lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 104/2020.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, che hanno sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.

L’Istituto previdenziale sottolinea che possono fruire dello specifico trattamento di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le altre tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ammortizzatori sociali e indennità).

I datori di lavoro che vogliono beneficiare dei suddetti ammortizzatori devono inoltrare istanza all’INPS corredata da un’autocertificazione nella quale si dichiara che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.

In ragione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui trattasi si considerano operanti dal 24 febbraio 2021.

I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in argomento non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

L’INPS ricorda che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

I datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dovranno procedere al conguaglio o al rimborso degli importi anticipati.

Infine l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens.