L’INPS, con la circolare 32 del 22.2.2021, ha fornito le istruzioni per l’applicazione biennio 2021/2022, dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici.​

Prima di tutto si evidenzia che il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea​, quindi non è immediatamente operativo.

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro privati compresi agricoli;.

L’esonero si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 92/2012. Per tale motivo, sebbene la suddetta previsione normativa preveda letteralmente che l’esonero trovi applicazione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, tale espressione, in virtù del richiamo effettuato dalla previsione all’articolo 4 della legge n. 92/2012, è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.​

L’incentivo in esame spetta per: le assunzioni a tempo determinato (massimo 12 mesi); le assunzioni a tempo indeterminato (massimo 18 mesi); le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (complessivamente 18 mesi). L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.​

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.​

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario rispettare anche la condizione specificamente prevista dalla legge di bilancio 2021 consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale.​

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.​