Istruzioni operative e chiarimenti per l’incentivo occupazione Mezzogiorno
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 19/03/2018 n.49, facendo seguito al decreto Anpal 2/01/2018 n.2 (rettificato dal Decreto 81/2018) fornisce le istruzioni operative per fruire dell’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nelle Regioni del Sud Italia, di soggetti disoccupati.
In particolare, l’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione” verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una Regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
Resta salva la possibilità di fruire dell’incentivo per il datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, che assume lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgere in un’unità operativa ubicata nelle suddette regioni meridionali.
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, dove per privo di impiego regolarmente retribuito si intende chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti.
Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, l’INPS precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione.
Invece, in merito al periodo di godimento dell’agevolazione, l’Istituto previdenziale precisa, come già chiarito per altre agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
Il decreto direttoriale prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. In questo caso l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
A tal proposito l’INPS precisa che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in oggetto, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
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