Istruzioni operative al personale ispettivo sulla sospensione dell’attività imprenditoriale
A cura della redazione
L’INL, con la nota 20/06/2017, in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, ha ricordato che la revoca della stessa può essere effettuata sia dal personale ispettivo dell’INL, dell’INPS e dell’INAIL che ha adottato il provvedimento, sia da altro personale ispettivo oppure dallo stesso dirigente della sede territoriale dell’INL o suo delegato.
In ogni caso ogni provvedimento di sospensione o di revoca deve essere monitorato da ciascun ITL. Pertanto tali provvedimenti devono essere tempestivamente comunicati alla ITL di competenza, dato che questo è necessario, oltre che ai fini di un eventuale annullamento del provvedimento a cura del dirigente dell’ITL territorialmente competente anche qualora il personale ispettivo degli istituti INPS e INAIL risulti impossibilitato a dar seguito tempestivamente ad un’istanza di revoca e richieda l’intervento dei colleghi dell’ITL.
L’ITL ha colto l’occasione anche per rispondere ad una serie di FAQ relative al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Si precisa, prima di tutto, che il provvedimento di sospensione trova applicazione anche se, nel corso dell’acceso ispettivo, il datore di lavoro effettua la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego dei lavoratori trovati “in nero”.
Inoltre il provvedimento non produce automaticamente i suoi effetti dato che, di norma, la decorrenza della sospensione è posticipata alle ore 12 del giorno successivo o al termine delle attività che non possono essere interrotte.
Ai fini dell’individuazione della base di computo sulla quale calcolare la percentuale di lavoratori in nero, l’INL chiarisce che devono essere conteggiati esclusivamente i lavoratori trovati al momento dell’ingresso in azienda. Se durante l’accesso ispettivo sopraggiungono altri lavoratori questi comunque dovranno essere indicati nel verbale di primo accesso.
In merito ai soci amministratori che prestano attività lavorativa in modo irregolare, si precisa che questi non rilevano nel computo dell’organico, dato che hanno tipici poteri datoriali.
Invece i lavoratori distaccanti vengono considerati presenti sul posto di lavoro e dovranno essere computati nella base di calcolo ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti del distaccatario che ne è l’effettivo utilizzatore, anche se formalmente risultano in forza presso il distaccante.
L’INL risponde positivamente alla possibilità di regolarizzare il lavoratore in nero con il contratto di apprendistato, poiché quest’ultimo seppur caratterizzato da una parte formativa, rimane sempre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, purché ne ricorrano tutti i presupposti.
Nel caso in cui un lavoratore trovato in nero durante un’ispezione risulta occupato full time presso un altro datore di lavoro, il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ma non sarà possibile instaurare il rapporto di lavoro dato che verrebbero violati i riposi di cui al D.lgs. 66/2003.
Inoltre, l’anno da prendere in considerazione non è quello civile (1 gennaio – 31 dicembre), ma quello solare, inteso come il periodo di 365 giorni da calcolarsi a ritroso dalla data dell’accesso ispettivo.
Si precisa anche che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non troverà applicazione in caso di accertamento di collaborazione autonoma occasionale ex art. 2222 c.c. non genuina.
Se il datore di lavoro durante l’accesso ispettivo risulta assente, la notifica del provvedimento di sospensione dovrà essere consegnata a una persona di famiglia, ad un addetto alla casa, al personale presente in ufficio o in azienda, purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace.
Per quanto riguarda la revoca della sospensione, si precisa che la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno e dei minori illegalmente ammessi al lavoro comporterà il versamento non solo dei contributi previdenziali, ma anche dei premi assicurativi.
Viene anche ribadito che se il provvedimento di sospensione non viene revocato e il datore di lavoro decide di non svolgere più l’attività lavorativa, dovrà comunque continuare a versare i contributi ai lavoratori regolari in forza fino alla definitiva cessazione dell’attività.
Infine, se durante la rivisita del personale ispettivo, dopo aver adottato il provvedimento di sospensione, viene riscontrata la presenza di altro personale in nero, verrà adottata un’ulteriore Maxisanzione.
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