Istruzioni ministeriali agli ispettori in sede di controllo dei lavori a progetto
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 29/01/2008 n.4, impartendo le istruzioni ai propri ispettori (che troveranno applicazione dal 1° marzo 2008), fornisce importanti precisazioni in merito alla regolarità dei rapporti di collaborazione a progetto al fine di contrastare la violazione delle disposizioni di legge sul rapporto di lavoro subordinato.
Infatti, precisa il Ministero del lavoro, l'intervento degli ispettori deve essere diretto a verificare che l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo sia limitato alle prestazioni che siano genuinamente autonome.
Il progetto quindi deve essere specifico e non può totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale.
In merito alla forma del contratto il Ministero conferma che la forma scritta è richiesta ad probationem, ma il personale ispettivo in mancanza del progetto in forma scritta dovrà ricondurre il contratto a progetto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria. Sarà poi onere del datori di lavoro provare la natura autonoma della prestazione.
Sul contenuto della prestazione, la circolare 4/2008 precisa che una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un'attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nelle modalità a progetto. E' per questo motivo che il Ministero a titolo esemplificativo fornisce un elenco di attività che per la loro natura maggiormente si avvicinano al lavoro subordinato: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici, addetti alle agenzie ippiche, addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori, babysitter e badanti, baristi e camerieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, facchini, istruttori di autoscuola, letturisti di contatori, manutentori, muratori e qualifiche operaie dell'edilizia, piloti e assistenti di volo, prestatori di manodopera nel settore agricolo e addetti alle attività di segreteria e terminalisti. Gli ispettori in presenza di queste attività svolte con un contratto a progetto dovranno ricondurre lo stesso nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato a meno che non sia palese l'elemento essenziale di un'autentica e concreta autonomia nell'esecuzione dell'attività.
Infine in merito al criterio di determinazione del compenso, la circolare precisa che le parti non possono prevedere un criterio che sia esclusivamente legato al tempo della prestazione.
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