L'INPS, con il messaggio 19/10/2004 n.33491, facendo seguito alle precedenti istruzioni diramate con il mess. 151/2003, ha reso noto che i datori di lavoro che assumono disabili in base alla legge 68/1999 possono cumulare lo sgravio contributivo previsto (100% o 50% a seconda del grado di invalidità) con altri sgravi contributivi. Al fine di poter usufruire del cumulo i soggetti interessati devono operare nel modo seguente: - prima deve essere applicata l'altra agevolazione (diversa da quella prevista ex lege 68/99) spettante in base alle consuete modalità; - poi deve essere calcolato sulla base imponibile intera lo sgravio spettante per il disabile fino a raggiungere il limite massimo del 100% dei contributi complessivamente a carico del datore di lavoro. L'INPS fornisce anche i codici per la corretta compilazione del modello DM 10/2 prendendo in considerazione i benefici contributivi più ricorrenti: CFL, inserimento, apprendistato, disoccupati di lunga durata (L. 407/90) e in mobilità (L. 223/91)