L'INPS, con la circolare 29/03/2004 n.57, ha fornito le prime istruzioni operative relative all'iscrizione all'apposita gestione separata per gli associati in partecipazione così come previsto dall'art. 43 della legge 326/2003.
L'Istituto previdenziale ricorda innanzi tutto che l'iscrizione si riferisce ai soggetti che nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art.53 del TUIR.
Il termine entro il quale deve avvenire l'iscrizione è fissato dall'art. 43 della legge sopracitata nel 31 marzo 2004, oppure dall'inizio dell'attività se posteriore ed in ogni caso entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.
La comunicazione deve riguardare la tipologia dell'attività lavorativa, i dati anagrafici, il numero del codice fiscale e il domicilio, utilizzando l'apposito modulo.
Il contributo dovuto è pari al quello corrisposto dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria iscritti alal Gestione separata INPS ex art.2, c.26, L. 335/95, ossia nel 17,30% entro il limite della prima fascia di reddito ed nel 18,30% per la quota eccedente il predetto limite.
Il contributo deve essere ripartito nel 55% a carico associante e 45% a carico associato.
Per il versamento, che deve avvenire con il mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, è stata istituita la causale di versamento ASS.