Con Decreto dell’11 ottobre 2022, n. 171 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), in attuazione dell’articolo 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, è stato istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici definendone i criteri identificativi per l’iscrizione, le procedure di iscrizione, di modifica e cancellazione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali curerà la pubblicazione del repertorio all’interno del proprio sito web istituzionale.

Cosa tratta?

Il Decreto n. 171 del 11/10/2022 va a colmare una lacuna normativa, esplicitata dal comma 1-bis dell’art. 51 del D. Lgs. 81/08 (introdotto con le modifiche apportate dalla legge n. 215 del 17/12/2021) che chiedeva l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

Per comprendere al meglio il ruolo dell’organismo paritetico è utile riportare la definizione data dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08 secondo il quale essi sono “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento.”

Il recente intervento normativo trae le sue motivazioni dalla proliferazione incontrastata di questi organismi che, nel tempo, ne hanno snaturato la funzione. Da qui l'esigenza di definire i requisiti che ciascun organismo deve avere per poter essere iscritto nel Registro e poter quindi svolgere le attività dettagliate all’interno dell’art. 51 del D. Lgs. 81/08, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

I requisiti previsti per l’iscrizione (art. 2, comma 2) sono i seguenti:

a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.

b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

  • la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
  • la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
  • il numero complessivo dei CCNL sottoscritti;
  • i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili.

c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;

e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La costituzione e l’attività dell’OP devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dell’organismo paritetico.

Quando entra in vigore

Il Decreto MLPS del 11 ottobre 2022 n. 171 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.10.2022.

Indicazioni operative

Gli organismi che possiedono i requisiti previsti dall’art. 2 del Decreto MLPS, possono presentare apposita domanda di iscrizione, tramite PEC, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro allegando:

  • una copia dell'atto costitutivo;
  • una copia dello Statuto;
  • una copia del regolamento;
  • un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;
  • l'autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al fine di dimostrare ii possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

A seguito di verifica con esito positivo, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dispone l’iscrizione al registro entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, tramite Decreto.

Gli organismi paritetici dovranno poi comunicare ogni eventuale variazione successiva che possa determinare il venir meno dei requisiti e, comunque, ogni 3 anni dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione che confermi la sussistenza dei requisiti.

Nel caso in cui l’Organismo non rispetti più i requisiti previsti, ne viene disposta la cancellazione tramite apposito Decreto.

 

In allegato “Decreto MLPS del 11 ottobre 2022 n. 171