L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 4/E del 9.01.2012, istituisce i codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148. Quest’ultimo, considerando la situazione economica internazionale e l’esigenza di raggiungere obbiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, prevede, a decorrere dall’1.1.2011 e fino al 31.12.2013,  il versamento di un contributo di solidarietà pari al 3% sui redditi complessivi di importo superiore a 300.000 euro lordi annui.  Il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti dì’imposta al momento dell’ effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e trattenuto in unica soluzione. Il versamento di tale contributo sarà effettuato dal sostituto d’imposta mediante modello F24 con il seguente codice tributo da indicare nella sezione “erario”: “1618 – Contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”.