L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/01/2019 n.6/E, ha istituito il codice tributo “6897”, denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”, al fine di consentire alle imprese di utilizzarlo in compensazione con il mod. F24.

Si tratta in particolare delle attività formative, le cui spese possono essere in parte coperte dal credito d’imposta, per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Pertanto, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, il beneficio è escluso per le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

La Manovra 2019 pur mantenendo fermo il limite massimo annuale pari a 300.000 euro riconosciuto a ciascun beneficiario, effettua una rimodulazione del beneficio, in base alle dimensioni delle imprese.

In particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione; nella misura del 40% per le medie imprese e nella misura del 30% per le grandi imprese. Per queste ultime il limite massimo annuale delle risorse però ammonta a 200.000 euro. La Legge di Bilancio 2018, invece, aveva previsto la percentuale del 40% per tutte le imprese indistintamente.

Le disposizioni della Legge di Bilancio dello scorso anno sono state attuate dal decreto del MISE 4/05/2018 che all’art. 5 ha previsto che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il mod.F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il codice tributo dovrà essere esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Si ricorda infine che la Legge di Bilancio 2019 ha previsto il finanziamento del credito d’imposta anche per l’anno 2020, sempre pari a 250 milioni di euro.