L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, ha reso noto di aver istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 41/02021, e per la restituzione spontanea dello stesso, tramite il modello “F24.

Per l’utilizzo in compensazione occorre utilizzare il codice “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Per la restituzione spontanea sono previsti i seguenti codici da utilizzare nel modello F24 ELIDE:

  • “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.