Ispezioni sul lavoro: nuovi chiarimenti ministeriali sull'attività di vigilanza
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 4 marzo 2014 n.6, ha fornito alcune precisazioni sul corretto svolgimento delle ispezioni sul lavoro, a seguito dell’emanazione del Codice dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), tra le quali che l’accesso breve è quello finalizzato all’accertamento dell’eventuale impiego dei lavoratori in nero.
In via generale le verifiche sui luoghi di lavoro dovranno avvenire attraverso il criterio della pianificazione, però nulla toglie che possa essere svolta anche la vigilanza a vista in quelle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase di programmazione i soggetti destinatari dell’accertamento in quanto gestori di attività mobili come ad esempio le fiere ed i mercati.
L’attività di vigilanza può inoltre avvenire su richiesta previa denuncia. In quest’ultimo caso se gli ispettori verificano che l’accertamento si riferisce a circostanze che esulano dalle dirette competenze della DTL, come ad esempio problematiche di natura fiscale, si dovrà invitare il denunciante a rivolgersi direttamente agli organi competenti. In ogni caso rimane salva la possibilità per il lavoratore denunciante di rivolgersi alle sedi conciliative prima della formalizzazione della richiesta d’intervento.
In merito alle modalità di accertamento, il Ministero del lavoro ribadisce la necessità per gli ispettori di qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento e di effettuare le verifiche nel rispetto del principio di collaborazione.
Il datore di lavoro potrà farsi assistere durante l’ispezione da uno dei professionisti abilitati ex lege 12/1979 le cui generalità verranno verificate anche richiedendo informazioni all’Ordine professionale di competenza.
Particolarmente interessante il passaggio delle circolare ministeriale che ricorda che le circolari e gli interpelli rappresentano formali disposizioni per il personale ispettivo sia in merito alla condotta da tenere che sugli orientamenti interpretativi da applicare e che ogni eventuale diverso comportamento potrà assumere rilievo disciplinare.
Le dichiarazioni possono essere acquisite dagli ispettori anche al di fuori dei luoghi di lavoro. In questi casi, in base al criterio di riservatezza, non è ammessa la presenza né del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, né del professionista che lo assiste, né di altri soggetti presenti sul luogo di lavoro, al fine di garantire la spontaneità e la genuinità di quanto dichiarato.
Relativamente al verbale di primo accesso, viene ribadito che la sua redazione avviene generalmente al termine del primo accesso ispettivo, quale ultimo atto delle operazioni compiute e successivamente consegnato al datore di lavoro, ai fini della legittima notificazione degli atti. Detto verbale rappresenta anche il primo fondamentale strumento per formulare eventuali richieste, anche documentali, utili al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.
Il verbale interlocutorio è invece quello diretto ad informare il soggetto ispezionato che gli accertamenti sono ancora in corso e che sono sorte ulteriori esigenze di verifica che necessitano di una nuova richiesta di informazione e/o documentazione.
Infine il verbale unico di accertamento e notificazione è quello che viene redatto nel caso in cui il personale ispettivo rilevi inadempimenti alla normativa di legge e/o al contratto collettivo, dai quali derivino sanzioni amministrative. In questo caso il personale ispettivo, ad esempio se contesta la natura del rapporto di lavoro, non deve limitarsi a sostenere acriticamente che sulla base degli accertamenti svolti un contratto di natura parasubordinata deve essere ricondotto al lavoro subordinato, ma deve esplicitare gli elementi che hanno portato a tale determinazione, indicando altresì le fonti di prova tanto di natura documentale che testimoniale.
La circolare ministeriale conclude ricordando che l’ispettore del lavoro al termine dell’accertamento è tenuto a trasmettere al direttore della DTL un rapporto che conclude la fase del procedimento ispettivo, qualora all’eventuale contestazione e/o notificazione delle violazioni amministrative non è seguita l’estinzione delle stesse per adempimento alla diffida ovvero il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta. Con la trasmissione del rapporto viene introdotta la fase finale del procedimento amministrativo, quella di natura sanzionatoria. Tale procedimento, com’è noto, può concludersi con l’adozione del provvedimento finale di ordinanza ingiunzione ovvero di ordinanza di archiviazione.
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