L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 4687 del 26 maggio 2017, ha fornito indicazioni per chiarire alcuni aspetti relativi agli ambiti territoriali di intervento, con riferimento alle attività di vigilanza svolte da ciascun ITL.

Normativamente non sussistono limitazioni territoriali in relazione agli atti di accertamento, giacché è dunque possibile che il personale ispettivo possa svolgere accertamenti ed emanare provvedimenti sanzionatori nei confronti di realtà datoriali situate in Comuni di Province limitrofe rispetto a quelle dove è ubicato il proprio Ufficio.

In queste ipotesi, la "pratica ispettiva" rimarrà incardinata presso l’Ufficio di appartenenza dell’ispettore anche in relazione ai successivi adempimenti (ad esempio, eventuali verifiche di ottemperanza alla diffida) finalizzati all’adozione del verbale unico di accertamento e notificazione.

Con riferimento invece alla ricezione degli scritti difensivi e dell’eventuale audizione, come pure alla emissione del provvedimento sanzionatorio "definitivo" - e cioè dell’ordinanza ingiunzione - così come all’eventuale seguito giudiziario, la competenza rimarrà esclusivamente in carico all’Ispettorato che ha sede nella Provincia dove è ubicata la realtà datoriale oggetto di accertamenti.

Quanto sopra deve intendersi applicabile anche agli ambiti territoriali di competenza degli ITL rispetto agli accertamenti e alla generalità delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, con riguardo all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le procedure di revoca e di annullamento restano in carico all’Ufficio di appartenenza dell’ispettore. Così anche per le violazioni penali l’ispettore che effettua gli accertamenti provvederà altresì alla puntuale attivazione degli obblighi informativi nei riguardi della competente Autorità Giudiziaria.