L’INL, con la nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha fornito indicazioni operative in merito al potere di disposizione ex art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12 bis del D.L. 76/2020 (L. 120/2020).

In particolare, si ricorda che la disposizione può essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali.

Il riferimento agli obblighi contrattuali violati deve essere interpretato con riferimento al CCNL applicato anche di fatto dal datore di lavoro e in relazione alla parte normativa ed economica del CCNL; deve escludersi di norma, fatte salve alcune ipotesi già valutate positivamente, il riferimento alla parte obbligatoria dei CCNL.

La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione. Deve, invece, escludersi l’adozione della disposizione nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.

Sarà possibile adottare la disposizione anche in relazione a comportamenti pregressi allorquando la condotta richiesta possa materialmente sanare la violazione dell’obbligo ovvero sia funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro. In tal caso la disposizione dovrà indicare un termine (ordinariamente di trenta giorni o più ampio in ragione della natura della violazione) al datore di lavoro per la verifica della sua ottemperanza.

L’utilizzo della disposizione deve comportare una valutazione complessiva della fattispecie concreta oggetto di accertamento, finalizzata a fornire al lavoratore una effettiva tutela. Deve evitarsi, quindi, l’adozione del provvedimento in questione laddove, pur consentita in astratto, determini in concreto possibili effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.