Il Ministero del lavoro, con la nota 26 luglio 2016, n. prot. 14773, ha precisato che gli accertamenti ispettivi devono essere svolti a cura della DTL presso la quale è stata presentata la richiesta di intervento e dove si è svolto il rapporto di lavoro anche laddove risulti essere cessata o non più attiva la sede operativa.

Al Ministero del lavoro, più precisamente, sono pervenute richieste di chiarimento in merito all’individuazione della DTL competente ad effettuare gli accertamenti nel caso in cui la sede dell’azienda presso la quale il rapporto di lavoro si è svolto non risulti più essere attiva.

Infatti in questi casi sarà più difficile individuare i soggetti che possono fornire i necessari riscontri testimoniali. E’ quindi opportuno, al fine di ottimizzare l’attività di vigilanza, che venga valutata attentamente l’opportunità di dare seguito a richieste di intervento non supportate da adeguati risconti probatori.

Pertanto solo se la richiesta di intervento risulta adeguatamente circostanziata sarà possibile procedere alla successiva attività di accertamento e quindi valutare la questione della competenza territoriale prospettata.

Per individuare detta competenza, l’unica disposizione che è possibile richiamare è contenuta nell’art. 17 della L. 689/1981, che individua l’autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto in quella del luogo in cui è stata commessa la violazione e nel cui ambito si radica anche la competenza giurisdizionale.

Tale disposizione non richiede che lo svolgimento dell’attività di accertamento sia effettuata da una determinata DTL, ma comporta soltanto l’obbligo per l’ispettore incaricato, appartenente anche ad un ufficio diverso da quello che ha ricevuto la richiesta d’intervento, di trasmettere il rapporto all’ufficio nel cui ambito territoriale è stata commessa la violazione che, normalmente anche se non sempre, coincide con il luogo in cui la prestazione lavorativa si è svolta.

Il personale ispettivo dovrà, quindi, uniformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il luogo della commissione dell'illecito coincide con il luogo dell'accertamento solo quando è lecito presumere che l'infrazione si sia perfezionata nel luogo in cui ne vengono acclarati gli elementi costitutivi, ovvero quando venga ivi constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile, ovvero, ancora, quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza (Cass. sent. n. 9708/2001, Cass. sent. n. 10243/2000).

Ne consegue che le attività di accertamento, in caso di esito negativo della conciliazione monocratica di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 124/2004, sono svolte a cura della sede territoriale presso la quale è stata presentata la richiesta d’intervento e dove si è svolto il rapporto di lavoro anche laddove risulti essere cessata o non più attiva la sede operativa.

In tali casi, analogamente a quanto già usualmente accade in tutte le ipotesi in cui ai fini della definizione degli accertamenti talune verifiche debbano essere compiute da altra DTL, l'eventuale acquisizione di ulteriori elementi probatori potrà essere effettuata, su richiesta della DTL che ha in carico la pratica, dall'ufficio nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede legale dell'impresa.