Ispezioni: le precisazioni del Ministero del Lavoro
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 41 del 9 dicembre 2010, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di attività ispettiva alla luce delle novità introdotte dall’art. 33 del Collegato Lavoro (legge n. 183/2010).
Innanzi tutto varia l’individuazione dei destinatari delle sanzioni. Secondo l’attuale normativa, la diffida e le sanzioni devono essere indirizzate al datore di lavoro (trasgressore) e all’eventuale obbligato in solido.
Per ciò che concerne l’attività ispettiva in senso stretto, ulteriore novità è l’obbligo dell’ispettore di predisporre, per ogni ispezione, il verbale di primo accesso. Tale verbale deve essere consegnato alla conclusione del primo accesso e le dichiarazioni in esso contenute devono essere inoltrate (anche via fax o e-mail) prima che l’ispettore lasci l’azienda.
Si rileva, inoltre, che il datore di lavoro non è obbligato a sottoscrivere e ritirare il verbale. In questo caso, l’ispettore ne deve dare lettura, annotare il rifiuto e inoltrare lo stesso a mezzo posta.
In caso di constatazione di inosservanze di legge in materia di lavoro e legislazione sociale per le quali siano previste sanzioni amministrative, l’ispettore provvede a diffidare il trasgressore (e l’eventuale obbligato in solido) a sanare le irregolarità entro 30 giorni dalla notificazione. Se il trasgressore (o l’obbligato in solido) adempie alla diffida, sarà ammesso a pagare una sanzione ridotta pari a un quarto di quella stabilita in misura fissa (il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato in diffida).
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