Il Ministero del lavoro, con la circolare 8/11/2013 n.43, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 4035/2013, ritorna sulla questione relativa al diritto di accedere alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, per ribadire che, seppur entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso, le DTL possono legittimamente sottrarre all’accesso da parte delle aziende le predette dichiarazioni. 

La vicenda processuale, ricorda il ministero, si inserisce in un quadro processuale connotato da orientamenti contrastanti ed oscillanti nel tempo che hanno visto ora l’affermazione della prevalenza del diritto di difesa dell'azienda sancito dall’art. 24 della Cost. ora il riconoscimento della legittimità dei dinieghi di accesso agli atti motivati dalle esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori unitamente a quella di preservazione della pubblica funzione di vigilanza. 

Il Consiglio di Stato adesso va in controtendenza rispetto alla giurisprudenza degli ultimi due anni e chiarisce che, ferma restando la possibilità di valutare caso per caso che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione, non può però affermarsi a priori una generalizzata recessività dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporto di lavoro rispetto al diritto di difesa della società o imprese sottoposte ad ispezione.