L’INPS, con il messaggio 4/05/2021 n.1797, ricordando che per fruire della c.d. isopensione i datori di lavoro devono presentare all’INPS il contratto di fideiussione bancaria a garanzia della prestazione che deve essere erogata al lavoratore anziano e della contribuzione figurativa correlata, ha precisato che le c.c.dd date di “scadenza ultima” e “scadenza finale”, non vanno indicate in quanto vengono calcolate d’ufficio dall’istituto previdenziale.

L’intervento dell’INPS fa riferimento alla prestazione di accompagnamento alla pensione, di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successive modifiche e integrazioni, erogata in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione entro massimo 4 anni (7 anni nel periodo 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art.1, c. 160 della legge finanziaria 2018) dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Se le citate scadenze sono state indicate, l’INPS chiederà alle aziende e alle banche garanti di effettuare le integrazioni e/o le modifiche alla fideiussione, con conseguenti ritardi nella conferma della validità della garanzia prestata e nel procedimento di lavorazione dei piani stessi.

L’INPS ribadisce che il contratto di fideiussione deve essere redatto sulla base dello schema allegato al  messaggio 216/2016 e che non può essere modificato.