L’INPS, con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, ha precisato che la Legge di Bilancio 2024 ha reso strutturale l’indennità di disoccupazione (cd. ISCRO) riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Si ricorda infatti che in origine l’ISCRO era stata prevista in via sperimentale dalla legge di Bilancio 2021 per il triennio 2021-2023.

Altra novità della Legge di Bilancio 2024 riguarda l’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare. In particolare, la norma prevede da un lato che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 (che impediscono totalmente e di fatto lo svolgimento dell’attività lavorativa), l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione e dall’altro che la stessa sia determinata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.

Viene prorogato per il 2024 il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, così come vien confermata la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Viene invece prorogato, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Sempre per il 2024 viene differita la possibilità per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 e qualora ricorrano determinate condizioni, alla CIGS per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

La Legge di Bilancio 2024 incrementa le risorse per prorogare la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.

Viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Inoltre nel 2024 continuerà a trovare applicazione (la norma ha carattere strutturale) la previsione di cui all’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.

L’INPS infine ricorda anche la novità che interessa il congedo parentale. Più precisamente la Legge di Bilancio dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione, che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.