L’Inps, con il messaggio n. 3427 del 28 febbraio 2012, ha precisato che il limite temporale di 60 giorni previsto per le deliberazioni, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, in relazione ad ipotesi di contestazione sul possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ha natura di termine decadenziale.
Pertanto, nel caso in cui la Commissione non si pronunci entro il termine di 60 giorni sulla richiesta di iscrizione presentata dall'Istituto (a seguito di un accertamento ispettivo) nei confronti di un soggetto, la Sede territorialmente competente provvederà d'ufficio all'iscrizione.