L'Inps, con messaggio n. 16592 del 22 luglio 2009, ha chiarito che a seguito del subentro alla Sportass l'accertamento del diritto alla pensione di invalidità è demandato ai Centri medico-legali dell'Inps.
Dal 3 ottobre 2007, infatti, l'Inps è subentrato alla Sportass in tutti i suoi rapporti di natura previdenziale ancora pendenti e, dunque, sia nell'obbligo di corrispondere le prestazioni dovute agli iscritti al Fondo di previdenza per gli sportivi, che al Fondo medagliati olimpici e al Fondo atleti del "Club olimpico".
Lo status d'invalido viene riconosciuto col soddisfacimento di due requisiti, di cui il primo amministrativo richiede un'anzianità d'iscrizione e contributiva pari ad anni 5, per l'iscritto al Fondo entro il 31 dicembre 1998, e di anni 8, se iscritto successivamente a tale data.
Il requisito medico-legale alla pensione d'invalidità è riconosciuto nel caso in cui il dirigente medico dell'Istituto accerti la sussistenza in capo all'iscritto un grado di invalidità permanente a qualsiasi attività lavorativa di almeno il 40 per cento se atleta ed il 50 per cento se dirigente, tecnico o ausiliario sportivo.