L’INAIL, con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti riguardo all’obbligo assicurativo in ambito sportivo, ricordando che per i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, percettori di compensi e/o retribuzioni dopo il 1° luglio u.s., la denuncia di iscrizione si considera effettuata nei termini se presentata entro il 30 novembre 2023.

Sono tutelati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani assunti con il contratto di apprendistato, i titolari di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale in ambito dilettantistico ed i prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017 (L. 96/2017).

Restano invece esclusi dall’INAIL: i lavoratori sportivi titolari di co.co.co ai quali si applica la tutela assicurativa obbligatoria di cui all’art. 51 della L. 289/2002 (assicurati obbligatoriamente con polizze private), gli sportivi dilettanti volontari (assicurati obbligatoriamente con polizze private), i lavoratori dipendenti della PA che prestano attività come volontari fuori dall’orario di lavoro e quelli che ricevono un corrispettivo, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, il personale sportivo militare e i lavoratori sportivi autonomi (con contratto d’opera ex art. 2222 c.c.).

L’INAIL ricorda che esula dalla nozione di lavoratore sportivo il soggetto che fornisce prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. In questi casi è esclusa la tutela INAIL.

Nel settore professionistico il lavoro sportivo si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato salvo che non ricorra uno dei seguenti requisiti, in presenza dei quali l’attività si intende autonoma: l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;  lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. In presenza di uno dei tre requisiti sopra descritti non è prevista l’assicurazione INAIL.

Inoltre sono esclusi dalla tutela INAIL gli infortuni accorsi agli atleti professionisti per l’attività svolta a favore delle squadre nazionali, in quanto in questi casi la prestazione resa si intende di natura autonoma.

Restano esclusi anche i maestri di sci e le guide alpine iscritti negli appositi albi professionali regionali, in quanto considerati lavoratori autonomi.

Sono invece assicurati presso l’INAIL i giovani sportivi assunti con il contratto di apprendistato di 1° e 3° livello (sia in ambito dilettantistico che professionistico) e professionalizzante (solo in ambito professionistico). A tal proposito la circolare 46/2023 ricorda che gli oneri assicurativi sono accertati e riscossi dall’INPS che poi provvede a trasferirli all’INAIL.

Per i lavoratori sportivi, la determinazione del premio di assicurazione deve essere effettuata sulla retribuzione effettivamente percepita, con applicazione del minimale e massimale di rendita.

Riguardo ai co.co.co di carattere amministrativo-gestionale, il calcolo dei premi va effettuato sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.

In caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con un unico committente che si protrae per l’intero anno, la base imponibile sulla quale determinare il premio dovuto è pari all'intera misura dei compensi corrisposti.

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto e se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso tra i limiti del minimale e massimale mensile di rendita, il medesimo compenso moltiplicato per i mesi di durata del rapporto costituisce la base imponibile per il calcolo del premio.

Se invece il compenso medio mensile risulta di importo inferiore o superiore al minimale o massimale di rendita mensile, la base imponibile è pari al minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, occorre determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei committenti deve determinare l'imponibile contributivo per la quota di competenza.

Pertanto ogni committente deve determinare il compenso medio mensile, calcolato suddividendo l'importo complessivo dei compensi stabiliti per i mesi o frazione di mese di durata del rapporto, e sommare l'importo così ottenuto con i compensi medi mensili relativi agli altri committenti.

Se la somma ottenuta è compresa tra i limiti del minimale e massimale mensile di rendita, il premio deve essere calcolato su quanto effettivamente stabilito per ciascun mese di durata del rapporto di collaborazione.

Se la somma ottenuta è inferiore al minimale di rendita mensile, il premio deve essere calcolato sulla quota parte del minimale di rendita mensile, determinata in base alla percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione.

Se la somma ottenuta è superiore al massimale di rendita mensile, il premio deve essere calcolato sulla quota parte del massimale di rendita mensile, determinata in base alla percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione.

In caso di più rapporti di collaborazione con un solo committente di durata totalmente o parzialmente coincidente, il committente deve determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di collaborazione seguendo gli stessi criteri del caso precedente, tenendo conto dei limiti relativi al minimale e al massimale mensile di rendita e della totale o parziale coincidenza di durata dei rapporti stessi. Per i collaboratori coordinati e continuativi, la liquidazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta deve essere calcolata sul compenso effettivo, ma questo può anche essere superiore al massimale di rendita.

L’INAIL ricorda che i datori di lavoro dei lavoratori sportivi sono classificati nella gestione industria con attribuzione da parte dell’Inps del codice statistico contributivo 11808.

In merito ai riferimenti tariffari: gli atleti con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi, con tasso medio di tariffa 79,00‰; gli istruttori sportivi con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0610, con tasso medio di tariffa 9,00‰, gli allenatori, i maestri e i selezionatori con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0590 con tasso medio di tariffa 79,00‰.

Sono esclusi dalla tutela INAIL i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico.

Invece i direttori di gara che operano nel settore professionistico con contratto di lavoro subordinato, sono classificati alla voce 0590, con tasso medio di tariffa 79,00‰.

I titolari di co.co.co amministrativo-gestionali (con attività prettamente d’ufficio) sono classificati alla voce 0722, con tasso medio del 5,00‰.

Infine, l’INAIL ricorda che i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare entro il 30 novembre 2023 la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

Medesimo termine del 30 novembre 2023 deve essere osservato per le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa INAIL, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.