La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 2 del 20 gennaio 2010, ha fornito chiarimenti in materia di norme sanzionatorie e libri obbligatori.
In particolare, la Fondazione ha reso noto che il concorso apparente fra norme ricorre allorché uno stesso fatto appare punibile da due o più fattispecie sanzionatorie, la cui sovrapposizione, tuttavia, è solo apparente, poiché soltanto una delle medesime fattispecie risulta applicabile al caso concreto, con conseguente comminazione della sanzione relativa ad una sola delle due norme, pertanto, la più grave fattispecie dell'omessa tenuta dei libri obbligatori dovrebbe risultare assorbente rispetto alla mancata esibizione.
L'omessa o irregolare tenuta di cui all'articolo 9, comma 1 del D.lgs.n.471/97 e la mancata esibizione dei libri obbligatori sul luogo di lavoro, sancita dall'articolo del Dpr n.1124/65 rappresentano condotte materiali differenti.
L'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997 prevede una sanzione per "Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria".
L'art. 21 d.P.R. n. 1124 del 1965 prescrive che "Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro".
Osserva la Fondazione che lo stesso articolo 9 del D.lgs.n.471/97 - peraltro tuttora in vigore sanziona al comma 2 una condotta identica a quella dell'art. 21 d.P.R. n. 1124 del 1965: "Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza". E', dunque, lo stesso art. 9 a distinguere fra l'omessa o irregolare tenuta e la mancata esibizione dei libri obbligatori. Ne consegue, conclude il parere in esame che l'art. 9, comma 1, D.lgs. n. 741 del 1997 e l'art. 21 del Dpr n. 1124 del 1965 hanno un distinto ambito applicativo, con conseguente erroneità della concorrente applicazione di esse allo stesso fatto materiale.
Verrebbe in rilievo, piuttosto, il cosiddetto "concorso apparente" di disposizioni sanzionatorie amministrative stante che lo stesso evento sembrerebbe punibile da due o più fattispecie sanzionatorie; apparente poiché, in realtà, solo una delle fattispecie risulta applicabile al caso concreto, con conseguente comminazione della sanzione relativa ad una sola delle due norme.
Nel caso in esame, pertanto, la più grave fattispecie dell'omessa tenuta dei libri obbligatori dovrebbe risultare assorbente rispetto alla mancata esibizione di cui all'art. 21 Dpr n. 1124 del 1965, esaurendo il significato antigiuridico del fatto materiale, ossia la lesione dell'interesse alla regolare compilazione dei medesimi libri.
Appare utile aggiungere a quanto sopra che, con l'entrata in vigore del D.L.n.112/2008 che abroga l'articolo 21 del Dpr n.1124/65 la mancata istituzione del libro unico del lavoro, che ha sostituito i previgenti libri di paga e matricola, è punita (c.1 art.39) con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, mentre l'omessa esibizione dello stesso è sanzionata in capo al datore di lavoro oppure al soggetto incaricato della tenuta.