Investimenti nel Mezzogiorno: modificato il modello per fruire del credito d’imposta
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 306414 ha apportato alcune modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della L. 208/2015, come modificato dall’art. 7- quater del DL 243/2016 (L. 18/2017) e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017.
Le modifiche, che hanno effetto sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, prevedono:
- la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un’attività analoga nel SEE o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento;
- l’introduzione di una nuova disposizione che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.
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