L’INAIL, con la circolare n. 29 del 28 ottobre 2021, ha ricordato che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021, n. 173 ha fissato, con decorrenza 1° luglio 2021, in euro 263,37, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità.

L’importo è uguale a quello in vigore dal 1° luglio del 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).

In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.