L’INPS, con il messaggio n. 4477 del 2 dicembre 2019, ha fornito precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.

In particolare, in merito alla possibilità di ripristinare il pagamento dell’assegno nell’ipotesi in cui l’indennità NASpI sia sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi, l’Istituto previdenziale cha chiarito quanto segue.

Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, c. 7, della L. 236/1993, nella parte in cui tale norma non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Con la circolare 138/2011 l’INPS, nel fornire le istruzioni operative per l’attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale, ha precisato che “i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.

Alla luce di quanto sopra, l’assicurato titolare di AOI, che abbia optato per l’indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell’AOI e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.

Laddove l’assicurato abbia optato per l’indennità di disoccupazione troveranno applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano tale prestazione. In particolare, in materia di indennità NASpI l’art. 9, c. 1, del D.Lgs. 22/2015, prevede, nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, che la prestazione viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.

Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua.

In considerazione di quanto sopra, il fruitore dell’indennità NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.

Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso. In tale contesto trova applicazione la disciplina dell’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro.