Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 10 dell’8 marzo 2013, ha precisato che durante la fruizione del congedo ex art. 7 del D.Lgs. 119/2011, riconosciuto, per cure, in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Il suddetto orientamento afferisce, però, esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale, comunque, è sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Inps.
Il Ministero, chiarisce, da ultimo, che, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi ex art. 7 del D.Lgs. 119/2011 come un solo episodio morboso di carattere continuativo.