Invalidi civili: le nuove domande solo al termine dell'iter già in corso
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare n. 97 del 6 agosto 2009, ha precisato che, in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non può essere presentata domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso.
In particolare, a decorrere dal 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della L. n. 69/2009), i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione se prima non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
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