Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 (G.U. 202/2021), recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure in materia di giustizia, ha introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi.

La norma prevede che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere alla camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. All’esperto, che può essere anche un consulente del lavoro con le caratteristiche di esperienza richieste dal decreto, è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa. L’accesso alla composizione negoziata, che avviene tramite una piattaforma telematica nazionale, è esclusivamente volontario.

La composizione della crisi può coinvolgere anche i rapporti di lavoro in essere tra l’imprenditore e i propri dipendenti. Per questo motivo, la norma indica che laddove non siano già previste, dalla legge o dai CCNL stipulati tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti deve preventivamente informare le RSU o RSA con comunicazione scritta che può essere trasmessa anche via PEC. Non è previsto un termine perentorio entro il quale deve essere avviata la consultazione, fermo restando che la comunicazione deve precedere l’adozione delle misure che incidono sui rapporti di lavoro. Le rappresentanze sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto.

Un’altra disposizione rilevante per il lavoro è quella che consente all’imprenditore, durante la composizione della crisi, di richiedere al tribunale di essere autorizzato a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più dei suoi rami, senza che l’acquirente risponda dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda anteriori al trasferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori. Tale deroga non intacca i diritti dei lavoratori, in quanto si prevede che rimanga ferma l’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile.

Il decreto apporta alcune modifiche anche al testo della legge fallimentare. Per quanto di interesse, si segnala una modifica al quinto comma dell’art. 182-quinquies, tramite la quale si prevede che, nel caso in cui il debitore presenti una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi del sesto comma della medesima disposizione, il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.