Interposizione fittizia di manodopera: il licenziamento verbale può essere impugnato entro 5 anni
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 12/2014 del 25/03/2014, ha precisato che in caso di licenziamento, il termine per effettuare l’impugnazione varia a seconda che sia stato intimato per iscritto con indicazione dei motivi, oppure verbalmente o senza comunicazione dei motivi.
Infatti nel primo caso il termine di 60 giorni entro il quale impugnare il licenziamento illegittimo, così come previsto dall’art. 6 della L. 604/1966 decorre dalla data di ricezione da parte del lavoratore della comunicazione scritta dei motivi del recesso datoriale.
Invece se il licenziamento è verbale o di fatto oppure è stato intimato senza comunicazione dei motivi, il recesso è inefficace ai sensi dell’art. 2, c.3 della L. 604/1966 con la conseguenza che non trova applicazione il termine decadenziale di 60 giorni che postula l’esistenza di un licenziamento scritto.
Pertanto in questo caso, essendo il licenziamento tamquam non esset, il lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni.
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