Pubblicato il secondo interpello dell’anno da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con la commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

Cosa tratta?

Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati".

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito al seguente quesito: “È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo "aziendale" che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell'ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell'ACSR?”.

L’Università si appella all’Allegato A punto 5-bis, del già menzionato Accordo, il quale, prevede la possibilità, ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, di definire mediante accordi aziendali le modalità delle attività formative adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'ateneo dunque, chiede alla commissione se il numero di partecipanti ai corsi possa essere oggetto di variazione attraverso specifiche previsioni dell'accordo aziendale.

La Commissione nella risposta all’interpello ricorda che, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.

 

Quando entra in vigore?

Risposta all’Interpello del 26 aprile 2024.

 

Indicazioni operative

Dopo aver passato in rassegna la legislazione vigente in materia, la Commissione chiarisce che: “pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

La commissione conclude pertanto che le classi nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non possono accogliere un numero di partecipanti superiore 35, anche nel caso di studenti universitari. Dunque, 35 rimane il non plus ultra.