Rapporto di lavoro
Interpello Minlavoro: sgravio triennale assunti al SUD nel 2002
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 14/09/2006 n.3509, rispondendo a una interpello proposto dall'associazione Confcommercio di Caltanissetta ha fornito due importanti precisazioni riguardanti lo sgravio totale triennale,ormai esauritosi al 31-12-2005, che spettava alle aziende operanti al sud e aree svantaggiate e che avevano incrementato, nel 2002, l'organico.
In particolare, il beneficio consisteva nello sgravio totale dei contributi INPS e ENPALS (a carico datore di lavoro), per tre anni, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate nel 2002 e risultate ad incremento delle unità mediamente occupate nei 12 mesi precedenti ogni singola assunzione.
Destinatari dell'agevolazione erano tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici operanti nelle regioni del sud (Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e, nel limite del "de minimis", operanti nelle regioni Abruzzo e Molise e nei territori confinanti con le citate regioni del sud (c.d. aree cuscinetto) con disoccupazione (anno 2000) superiore alla media nazionale.
Per l'effettiva applicazione del beneficio occorreva rispettare anche le seguenti ulteriori condizioni (art. 3, c. 6, L. 448/1998):
a - le assunzioni dovevano essere effettuate a tempo pieno e indeterminato;
b - l'impresa di nuova costituzione doveva esercitare attività che non assorbiva neppure in parte imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c - il livello occupazionale raggiunto non doveva subire riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d - l'incremento della base occupazionale doveva essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
e - i lavoratori assunti dovevano essere iscritti al collocamento o nelle liste di mobilità oppure si trovavano in CIG nelle aree del sud e svantaggiate;
f - occorreva osservare i CCNL;
g - occorreva rispettare i parametri relativi alle prestazioni ambientali.
Relativamente al quesito indirizzato a conoscere se nella condizione riportata alla precedente lettera b), vi si poteva ricomprendere anche i piani commerciali e le limitazioni alle relative autorizzazioni che attenevano all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, la risposta del ministero è stata negativa. Tale posizione deriva dal fatto che per "attività sottoposte a limite numerico o di superficie" dovevano intendersi quelle assoggettate a un particolare regime, contenuto in norme speciali recanti una serie di condizioni per la loro costituzione;
In merito al quesito indirizzato a chiarire se l'agevolazione contributiva poteva essere applicata in presenza di operazioni societarie di trasferimento d'azienda, la risposta ministeriale è stata sempre negativa. Il ministero, richiamando anche la Circ. INPS n. 188/1999, ha precisato che in tali operazioni societarie non si ravvisano gli elementi propri di una nuova costituzione d'impresa che eserciti attività che non assorbe, neppure in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti.
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