Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 10/10/2006 n.4577, rispondendo ad un'istanza di interpello ha reso noto che i permessi per l'asssistenza al familiare con handicap previsti dall'art. 33, c.3, L. 104/1992, spettano anche al personale di volo. Escludere tale categoria infatti secondo il Ministero dalla fruizione di detti permessi creerebbe una ingiusta disparità di trattamento e una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione. Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione partendo da due chiarimenti contenuti nelle circolari INPS 133/2000 e 128/2003. Con la prima l'istituto previdenziale ha fornito un'interpetazione del concetto di continuità dell'assistenza che è uno dei requisiti previsti dal legislatore per poter beneficiare dei permessi. L'INPS ha individuato la continuità nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue quotidiane necessità, con la conseguenza che la continuità non sussisste nei casi di lontananza temporale e non spaziale delle abitazioni dell'assistito e dell'assistente. Con la seconda circolare invece viene specificato il concetto di lontananza. Il diritto ai permessi sorge nel momento in cui tra le abitazioni dei due soggetti vi è una distanza tale che può essere coperta in circa un'ora. Poichè il personale navigante sui voli nazionali può far ritorno alla propria abitazione in qualsiasi località nazionale si trovi con circa un'ora di volo non può essere negato il diritto ai permessi per assistere il soggetto handicappato.