Rapporto di lavoro
Interpello Minlavoro: il computo delle ex categorie protette
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 24/05/2005 n.658, ha rispsoto ad un interpello precisando che i soggetti apaprtenenti alle ex categorie protette dal dal 1° gennaio 2004 devono essere esclusi dalla base di computo soltanto nei limiti della percentuale dell'1%, e sono computati nella aliquota d'obbligo nella medesima misura dell'1%.
Il Ministero del lavoro era già intervenuto sulla questione con la nota 21/02/2005.
Più precisamente in quelal sede aveva chiarito che la mancata proroga della disciplina transitoria contenuta nel DPR 333/2000 in base alla quale i datori di lavoro tenuti al collocamento obbligatorio potevano computare nella quota da riservare ai disabili in base all'organico aziendale anche i lavoratori di cui all'art. 18 dello stesso decreto previdenziale individuati negli orfani, vedove, profughi, ecc. ha comportato per le aziende l'obbligo di effettuare nuove assunzioni di soggetti disabili al fine di soddisfare quanto stabilito dalla legge 68/99.
Il Ministero sulla base del parere espresso dall'Ufficio di consulenza giuridica ha previsto che è necessario distinguere tra esclusione dei soggetti di cui all'art. 18 ai fini della determinazione della base di computo della percentuale da riservare ai disabili e la loro computabilità nella quota da riservare ai soggetti di cui alla legge 68/99.
Pertanto spiega il Ministero del lavoro da tale distinzione emerge in modo inequivocabile che i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n.68 già in servizio presso il datore di lavoro obbligato sono esclusi dalla base di computo "nei limiti della percentuale ivi prevista "(1%), stante la previsione letterale dell' art. 3, comma 1, DPR 333/2000.
Per quanto concerne invece la computabilità dei soggetti medesimi nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 68/99 spettante ai lavoratori disabili, si ritiene, in attesa dell'emanazione della prevista disciplina organica per i soggetti di cui al citato art.18, applicabile l' art. 11, comma 1, del citato DPR 333/2000, con la conseguente inclusione di questi soggetti nella quota da destinarsi ai disabili.
Riproduzione riservata ©