Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 659 del 24 maggio 2005, fornisce chiarimenti in merito al lavoro a tempo parziale. Più precisamente, per effetto del principio di non discriminazione, viene chiarito che anche i lavoratori a tempo parziale possono richiedere l'aspettativa sindacale. Tale diritto può coesistere con un orario di lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto, in quanto il lavoratore medesimo gode degli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati in conformità con i limiti orari previsti dal contratto. In ogni caso la richiesta dell'aspettativa sindacale può avvenire soltanto nelle ore di lavoro effettivo così come previsto dall'art. 31 delal legge 300/70. Ne consegue che le tutele previste in materia comprese quelel di natura previdenziale hanno luogo solonelle giornate e nelle ore di lavoro contrattualmente previste. Non è ammesso pertanto un periodo di aspettativa sindacale relativo ad un periodo non lavorato. Anche la tutela previdenziale cessa fi avere efficacia quando il lavoratore rientra in servizio o in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Il Ministero infine conclude ricordando che in questo caso non è ammissibile una decisione arbitraria e unilaterale del datore di lavoro o del lavoratore così come nel caso di applicazione di clausole elastiche o flessibili che in mancanza di regolamentazione delle condizioni e delle modalità di esercizio da parte della contrattazione collettiva devono essere previste dalle parti per iscritto contestulamente o successivamente alla stipulazione del contratto.