Il Ministero del lavoro, con la nota 2/05/2006 n.3769, ha sottolineato l'incompatibilità tra l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del Dlgs 276/2003 e il rapporto di lavoro stagionale. Infatti spiega il Ministero, il fatto che il legislatore abbia individuato in 2 anni la durata minima del contratto di apprendisato professionalizzante è dovuto alla necessità di garantire un periodo minimo per poter erogare formazione sufficiente a far conseguire al lavoratore una determinata professionalità. Poichè il lavoro stagionale generalmente è legato ad un stagione (e quindi 4 mesi) risulta impossibile utilizzare un apprendista per un'attività lavorativa legata ad un così breve periodo. Resta salva invece la possibilità di ricorrere per queste particolari lavorazioni al vecchio apprendistato ex lege 25/55 e successive modificazioni per il quale lo stesso Ministero con due note datate 2002 aveva sottolineato la compatibilità con il lavoro stagionale. In quest'ultimo caso deve essere riproporzionato l'aspetto formativo alla breve durata dell'attività stagionale.