Interpello Minlavoro: apprendistato diritto dovere di istruzione e formazione e apprendistato part time
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 13/12/2006 n.7209, rispondendo ad un interpello avanzato dalla Confartigianato imprese associazione artigiani di Cuneo ha fornito alcune precisazioni sull'apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione e sull'apprendistato part time.
In merito alla prima tipologia di apprendistato introdotta dalla Riforma Biagi e ad oggi non ancora attuata essendo strettamente legata alla Riforma Moratti sui cicli scolastici il Ministero ha precisato che:
- durante il raggiungimento del luogo di formazione esterno all'azienda per fatti illeciti commessi dall'apprendista trovano applicazione gli artt. 2043 e 2048 c.c. in merito alla responsabilità extracontrattuale. Mentre gli infortuni in itinere accorsi al giovane lavoratore rientrano nella disciplina dell'assicurazione INAIL.
- se il giovane apprendista durante lo svolgimento del rapporto di lavoro decide di non seguire più di propria iniziativa i corsi formativi ex art. 16 della L. 197/97, l'omissione va ad influire sul rapporto fiduciario che lega lavoratore e azienda concretizzando la giusta causa di licenziamento.
- L'obbligo formativo di cui all'art. 68 della L. 144/99 (attuato dall'art. 5 del DPR 257/2000) osservato dal minore di anni 18 mediante la frequenza di corsi esterni all'azienda pari a 120 ore annue in aggiunta a quelle di pari numero dedicate alla formazione professionale devono essere retribite essendo equiparate a quelle di lavoro effettivamente prestato.
In merito all'apprendistato part time il Ministero precisa invece che:
- non è possibile prevedere alcun limite minimo di orario di lavoro settimanale al di sotto del quale il contratto di apprendistato non può essere stipulato perchè viene meno per il datore di lavoro la possibilità di erogare la formazione. E' necessario valutare caso per caso se la durata della prestazione lavorativa è sufficiente a consentire il conseguimento della qualifica professionale.
- nel rispetto del principio di non discriminazione tra part time e full time non è possibile ridurre la soglia minima pari a 120 ore annue nel contratto part time.