Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 25 del 23/01/2006, ha precisato che le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, c.9 della legge 407/90 consistenti nell'abbattimento nella misura del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali trova applicazione anche nei confronti delle cooperative. Il dubbio era sorto per il fatto che la disposizione in oggetto fa riferimento solo ai datori di lavoro. L'INPS ha sempre sostenuto quindi che le cooperative ne erano escluse dato che i soci erano legati da un rapporto sociale e non da un rapporto di lavoro. L'evoluzione legislativa ha invece previsto con l'entrata in vigore della legge 142/2001 che anche nei soci di cooperativa debba essere instaurato un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. Poichè al rapporto associativo sia aggiunge anche quello di lavoro alle cooperative spetta la riduzione contributiva predetta nel caso in cui assumano lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e bebeficiari del trattamento CIG per un periodo uguale.