Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo n.2758 del 1° marzo 2007, ha precisato che non contrasta con le disposizioni di legge quella clausola contrattuale che prevede che l'apprendista venga retribuito a cottimo nel caso in cui questo sia sganciato del risultato produttivo del lavoratore costituendo semplicemente una voce retributiva fissa. Infatti spiega il ministero la ratio del divieto della corresponsione dei un utile a cottimo contenuta nel DLgs 276/2003 è solo quella di evitare che l'apprendista possa subire un pregiudizio dall'applicazione di una retribuzione commisurata al risultato proprio in ragione della minore capacità produttiva dovuta evidentemente ad una minore esperienza di lavoro. Inoltre l'apprendista essere addetto a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice dato che è venuto meno l'obbligo di non adebire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie a seguito dell'abrogazione disposta dal Dlgs 251/2004.