Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo n.1223 del 2/02/2007, ha individuato i casi in cui sia possibile instaurare un contratto di apprendistato con il medesimo soggetto che in precedenza era stato occupato presso la stessa azienda con un contratto di lavoro di natura temporanea. In particolare spiega il Ministero è necessario valutare se, nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore. E' evidente che assume soprattutto rilevanza la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, spiega il Ministero, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante con un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. In sostanza perchè il contratto formativo possa essere instaurato è necessario che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sul rapporto di apprendistato che si vuole iniziare.