Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha risposto ad un interpello per chiarimenti riguardo le disposizioni in materia di VIA

Cosa tratta?

La Giunta Regionale della Regione Campania in data 3 febbraio 2023 ha presentato istanza di interpello ambientale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiarimenti sulla interpretazione dell’art. 10 del D.L. 50/2022 con particolare riferimento al riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto.

In particolare pone il seguente quesito: Chiarire se il calcolo della potenza ai fini del riparto di competenza, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 50/2022, sia di stretta applicazione ai progetti di competenza statale di potenza complessiva superiore a 30 MW di cui all’Allegato II della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 o se tale modifica vada applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. n. 152/2006.

Quando entra in vigore?

La risposta all’interpello del Ministero dell’ambiente è stata pubblicata il 24 aprile 2023.

Indicazioni operative

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica risponde così: L’art 10 del D.L. 50/2022 alla lettera d) del comma 1, reca disposizioni volte a disciplinare le modalità di calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini dell’obbligo di sottoposizione a VIA statale.

Ai fini di interesse del presente interpello si specifica che il punto 2) dell’allegato II alla parte del Codice, su cui interviene la norma in esame, assoggetta a VIA, tra gli altri, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, nonché gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW e poiché la norma in esame precisa, per entrambe le tipologie impiantistiche citate, che le potenze indicate devono essere calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale, sono questi gli unici parametri da utilizzare per calcolare la potenza dell’impianto ai fini dell’assoggettamento o meno alla procedura di VIA.

Alcun utile richiamo può essere effettuato al D.M. 10/09/2010 per la determinazione della potenza dell’impianto a ciò ostando sia la previsione tassativa contenuta nella norma sia la diversa natura giuridica degli atti essendo il DL atto normativo e il DM atto amministrativo che inoltre nel caso specifico afferisce a normativa differente e precedente rispetto a quella in esame.

Dal contenuto della norma discende dunque che alcun parametro e/o metodo di calcolo differente rispetto a quello contenuto nella citata norma possa essere invocato per determinare la potenza dell’impianto ai fini della individuazione dell’Autorità competente e della procedura da seguire. Con specifico riferimento al quesito posto la modifica normativa contenuta nell’art 10 del DL 50/2022 andrà applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. n. 152/2006.