Interpello ambientale: la gestione dei rifiuti giacenti sulle strade
A cura della redazione
L’art. 3 septies del D. Lgs. 152/06 prevede l’istituto dell’interpello in materia ambientale che consente di inviare all’attuale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica quesiti in merito all’applicazione della normativa ambientale. Tale possibilità è riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
In questo caso il quesito è stato posto dal Comune di Porto Torres e riguarda la gestione dei rifiuti giacenti sulle strade.
Cosa tratta?
Il Comune di Porto Torres, tramite l’istanza di interpello ambientale, ha richiesto di:
- chiarire se i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e relative pertinenze, situate all’interno del territorio comunale, di proprietà o in concessione/gestione ad Enti terzi (Provincia, ANAS, Consorzi vari, ecc.), siano soggetti a privativa comunale;
- precisare competenze e modalità operative di tutte le fasi della gestione, sia per i rifiuti da avviare a smaltimento che per quelli da avviare a recupero;
- in alternativa specificare che i rifiuti di cui sopra non sono soggetti a privativa comunale e che i proprietari/gestori sono assolutamente titolati alla gestione degli stessi (come previsto dall’art. 183 comma 1, lettera n) ed a sostenerne tutti i costi relativi.
Quando entra in vigore
La risposta all’interpello da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è del 5 maggio ’23.
Indicazioni operative
Nel fornire la risposta, Il Ministero dell’Ambiente ha prima citato i seguenti riferimenti normativi:
- l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4 del D. Lgs. 152/06 secondo cui “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua” sono rifiuti urbani;
- l’articolo 192 del D. Lgs. 152/06 che riguarda il divieto di abbandono dei rifiuti. Chiunque viola tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa;
- l’articolo 198 del D. Lgs. 152/06 secondo cui i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ((...)).” e, tramite appositi regolamenti, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ((...)) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;”
- il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, ovvero il “Codice della strada” che, in particolare all’art. 14, prevede a carico degli enti proprietari e dei concessionari la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Sulla base di tali precetti e di precedenti orientamenti, nel caso in cui si accertino abbandoni di rifiuti a carico di ignoti su tratti stradali appartenenti ad enti proprietari diversi dai Comuni, si dovrà far riferimento agli obblighi derivanti dall’articolo 14 del D. Lgs. n. 285/1992 e ai sensi di tale disposto bisognerà richiedere all’ente proprietario di rimuovere i predetti rifiuti, sostenendone i relativi costi.
Pertanto, in caso di abbandono su suolo pubblico comunale, le attività di raccolta e trasporto competono ai Comuni stessi, anche laddove i rifiuti derelitti siano inquadrabili nella categoria generale dei rifiuti speciali.
L’equiparazione dei rifiuti abbandonati a rifiuti urbani non significa infatti che essi siano ontologicamente tali.
Si tratta cioè di un’equiparazione con il solo scopo di garantire che i rifiuti vengano rimossi dalle strade o aree pubbliche da parte del Comune, ovvero si riferisce alla sola fase di raccolta degli stessi.
Le successive attività di recupero e smaltimento devono rispettare le regole di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti.
Le considerazioni finora esposte rappresentano una sintesi esemplificativa di quanto riportato all’interno dell’interpello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 3 Maggio 2023, a cui si rimanda per tutti i dettagli.
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