Intermittenti in Uniemens anche senza compenso né indennità
A cura della redazione

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, con cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di computo dei lavoratori intermittenti e alla loro valorizzazione in Uniemens.
L’istituto ricorda che tali lavoratori devono essere computati all’interno dell’elemento ForzaAziendale in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.
A tale riguardo, considerato che l’art. 18 del d.lgs. n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Quindi, ai fini della compilazione dell’elemento ForzaAziendale del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.
Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che a partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento. A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in TipoLavStat, senza valorizzazione delle settimane. Non saranno più sospese le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.
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