Il DL 76/2013 (decreto occupazione) è intervenuto, tra l’altro, in materia di lavoro intermittente (art. 7, commi 2-3 e 5, lett. a, n. 2).
Dopo le diverse disposizioni che si sono avvicendate con riferimento alle modalità di comunicazione della chiamata preventiva del lavoratore intermittente, è ora il turno degli aspetti sanzionatori conseguenti alla mancata trasmissione della stessa. Le sanzioni (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore) per la mancata comunicazione alla DTL del lavoratore a chiamata, ora, non trovano applicazione se il datore di lavoro risulta in regola con gli adempimenti contributivi. Laddove, pertanto, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di non occultare la prestazione, la sanzione non verrà applicata (il datore, sostanzialmente, è ritenuto essere in buona fede).
Inoltre, viene previsto che i lavoratori possano essere chiamati per un massimo di 400 giorni di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare. Il superamento del limite comporterebbe la conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato. Si computano solo le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013.