Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 27 del 27 giugno 2013, ha fornito le istruzioni operative per effettuare la comunicazione preventiva del lavoro intermittente ex dm 27.3.2013 (in vigore dal 3.7.2013).
Si ricorda, innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 1, comma 21, lett. b), della L. 92/2012, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale   del   lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
La comunicazione di lavoro intermittente non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal DM 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore adempimento, previsto dall’articolo 1, comma 21, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Tali comunicazioni possono essere effettuate sia dai datori di lavoro che dai soggetti che, ai sensi della normativa vigente, possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto (c.d. soggetti obbligati).
Le modalità per comunicare la chiamata di lavoro intermittente sono:
1) Via e-mail all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it. Per utilizzare tale canale, il datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail, il modello “UNI_Intermittente” compilato in ogni sua parte. Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata;
2) Tramite il servizio informatico messo a disposizione sul portale www.cliclavoro.gov.it. Il servizio, accessibile solo previa registrazione al portale, permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda;
3) Inviando un sms al numero 339/9942256.  Si tratta di una modalità eccezionale che deve essere utilizzata solo per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione (e che quindi possono terminare anche dopo le 12 ore dalla comunicazione), avendo cura di indicare almeno il codice fiscale del lavoratore utilizzato. Al fine di identificare il datore di lavoro che sta inviando l’sms è necessario che lo steso si registri precedentemente al portale Cliclavoro, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del modello.
Le comunicazioni effettuate con le modalità descritte possono essere annullate esclusivamente tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it ovvero riprendendo il modello on line precedentemente inviato, avendo cura di selezionare le prestazioni già comunicate da annullare nonché il tasto “annullamento”.
In caso di malfunzionamento del servizio informatico, i soggetti abilitati possano adempiere agli obblighi inviando, nei termini previsti dalla legge, il Modello “Uni-intermittente” al numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico.