L’INL, con la nota 13/02/2020 n. 1366, ha precisato che lo skipper o ufficiale di navigazione deve essere inquadrato nel ruolo della gente di mare anche quando viene adibito alle ulteriori attività domestiche, accessorie alla navigazione.

L’Ispettorato è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che l’art. 115 del RD 327/1942 (Codice della navigazione) suddivide il ruolo della gente di mare e della navigazione interna in tre categorie: nella prima sono ricompresi tutti i lavoratori di stato maggiore e di manovalanza relativi ai servizi di macchina e di coperta quali capitani, marinai e mozzi; nella seconda coloro che svolgono le funzioni di camera, di cucina e gli addetti ai servizi; infine, nella terza categoria rientra il personale addetto al traffico locale nonché alla pesca costiera.

Lo skipper, inteso come colui che conduce l’imbarcazione da diporto, deve essere inquadrato nella prima categoria anche se, essendo l’unico membro dell’equipaggio, svolge anche mansioni accessorie e strumentali rispetto all’attività principale, riconducibili a quelle proprie del lavoro domestico.

Pertanto l’INL esclude che debba essere comunicata all’INPS l’assunzione dello skipper quale lavoratore domestico.

Infatti l’assunzione dello skipper come lavoratore dipendente sulle imbarcazioni da diporto avviene sempre con il modello Unimare, il quale, così come il modello Unilav, è pluriefficace, ossia assolve anche gli altri obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali e del SSN destinato al personale navigante.